Distaccare un dipendente in Francia da un Paese extra UE
Un datore di lavoro stabilito fuori dall’UE, dallo SEE o dalla Svizzera può inviare temporaneamente un dipendente a lavorare in Francia. Se esiste una convenzione bilaterale di sicurezza sociale, può restare affiliato al regime del suo Paese d’origine a determinate condizioni.
In poche parole
- Il distacco extra UE/SEE/Svizzera si basa sull’esistenza di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale firmata con la Francia.
- Quando la convenzione lo prevede, il dipendente può restare affiliato al regime del suo Paese d’origine per un periodo limitato. I contributi vengono quindi versati in tale Paese.
- Il distacco deve essere oggetto di formalità preliminari.
- In assenza di convenzione o se le condizioni non sono rispettate, l’affiliazione al regime francese è obbligatoria fin dall’inizio dell’attività in Francia.
Che cos’è un dipendente distaccato extra UE/SEE/Svizzera?
Un dipendente distaccato extra UE/SEE/Svizzera è un lavoratore inviato temporaneamente in Francia da un datore di lavoro stabilito in uno Stato terzo, per svolgervi una missione per conto di tale datore di lavoro.
A differenza del distacco intraeuropeo, il mantenimento dell’affiliazione al regime di sicurezza sociale del Paese d’origine non è automatico.
È possibile solo se una convenzione bilaterale di sicurezza sociale firmata con la Francia lo prevede espressamente.
Quando tale convenzione esiste, il dipendente può restare affiliato al proprio regime d’origine per tutta o parte della durata del distacco in Francia.
Il datore di lavoro resta responsabile:
- della corretta qualificazione dello status di distacco,
- del rispetto delle condizioni previste dalla convenzione,
- e del versamento dei contributi nello Stato competente.
Per lavorare legalmente in Francia, i cittadini di Stati terzi devono inoltre rispettare le norme applicabili in materia di visto, soggiorno e autorizzazione al lavoro.
Dichiarazione preventiva di distacco
Qualsiasi distacco in Francia, qualunque sia la nazionalità del dipendente, deve essere oggetto di una dichiarazione preventiva di distacco da parte del datore di lavoro con sede all’estero, utilizzando il teleservizio “Sipsi” del Ministero del Lavoro.
Quali sono le condizioni del distacco?
La situazione di distacco è riconosciuta quando sono soddisfatte diverse condizioni.
Una convenzione bilaterale di sicurezza sociale firmata tra la Francia e il Paese di impiego prevede la possibilità di distaccare dipendenti
Il datore di lavoro deve verificare:
- L’esistenza e il contenuto della convenzione applicabile (rischi coperti).
- La durata massima di distacco autorizzata.
- Le modalità di proroga del distacco.
Le convenzioni bilaterali firmate dalla Francia sono consultabili sul sito del CLEISS.
- Il datore di lavoro svolge normalmente la propria attività in modo significativo nel Paese di stabilimento, fuori dall’UE, dallo SEE o dalla Svizzera.
- Il rapporto di subordinazione tra datore di lavoro e dipendente è mantenuto durante la missione in Francia.
- Il dipendente svolge una missione per conto esclusivo del proprio datore di lavoro d’origine.
- Il dipendente è abitualmente affiliato al regime di sicurezza sociale del Paese d’origine prima del distacco.
- Svolge un’attività per conto del datore di lavoro che lo distacca.
- Soddisfa le condizioni previste dalla convenzione bilaterale applicabile; alcune convenzioni possono limitarne l’ambito di applicazione in base alla nazionalità o alla situazione del dipendente.
- Il dipendente è cittadino di uno Stato dell’UE, dello SEE o della Svizzera oppure cittadino di uno Stato terzo.
Potrebbe essere necessario un documento di soggiorno per consentirgli di svolgere un’attività in Francia. Consulta le nostre pagine dedicate.
Se non esiste alcuna convenzione, o se le condizioni non sono rispettate, il dipendente inviato in Francia deve essere affiliato al regime generale della Sécurité sociale francese. I contributi vengono quindi versati in Francia dal datore di lavoro.
Per saperne di più, consulta la nostra pagina “Affiliazione in Francia”
Qual è la durata del distacco?
La durata durante la quale il dipendente può restare affiliato al regime di sicurezza sociale del proprio Paese d’origine è stabilita dalla convenzione bilaterale applicabile.
- Varia a seconda dei Paesi, da alcuni mesi a diversi anni (fino a 5 anni).
- Alcune convenzioni prevedono la possibilità di rinnovo, a determinate condizioni.
Per il datore di lavoro è essenziale consultare i termini precisi della convenzione per conoscere la durata massima del distacco, i rischi coperti e i diritti riconosciuti al dipendente.
Per saperne di più
Quali sono i diritti del dipendente distaccato in Francia?
I diritti del dipendente distaccato dipendono esclusivamente dalle disposizioni della convenzione bilaterale applicabile.
Alcune convenzioni non coprono tutti i rischi (malattia, maternità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.).
In tal caso, il dipendente e il datore di lavoro devono versare i contributi al regime francese per i rischi non coperti.
Anche i familiari che accompagnano il dipendente (coniuge o partner, figli minorenni) possono beneficiare di una copertura, se la convenzione lo prevede e se risiedono in Francia per la durata del distacco.
Qual è la procedura da seguire?
Per mantenere il dipendente nel regime di sicurezza sociale del proprio Paese d’origine, il datore di lavoro deve svolgere le seguenti procedure prima dell’arrivo in Francia:
- Informare l’organismo competente del Paese d’origine del progetto di distacco.
- Richiedere un certificato di distacco presso l’organismo di collegamento della sicurezza sociale.
- Ottenere la convalida del distacco da parte dell’organismo estero.
- Conservare una copia del certificato di distacco e consegnarne una al dipendente.
Questo certificato consente al dipendente di dimostrare che resta affiliato al proprio regime d’origine durante la missione in Francia. Le condizioni di copertura delle spese sanitarie in Francia dipendono dalle convenzioni bilaterali.
Come preparare la proroga e la fine del distacco?
La proroga non è mai automatica. Deve essere prevista in anticipo e oggetto di una richiesta formale da parte del datore di lavoro all’organismo di collegamento del Paese d’origine. La proroga del distacco, quando la convenzione lo prevede, è valida solo dopo l’accordo di tale organismo e la convalida del CLEISS.
Al termine del periodo di distacco (iniziale o prorogato), il dipendente è obbligatoriamente affiliato al regime francese di sicurezza sociale.
In alcuni casi può esistere un’affiliazione volontaria a un altro regime, senza mettere in discussione l’affiliazione obbligatoria in Francia. Questa procedura, facoltativa, può comportare il versamento di contributi aggiuntivi.