Coordinamento europeo della sicurezza sociale: quali conseguenze per la mobilità dei lavoratori?
Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, il 28 settembre 2026, un nuovo regolamento sul coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale all’interno dell’UE. Questa riforma riguarda in particolare le situazioni di distacco, di lavoro in più Stati membri e di indennità di disoccupazione dei lavoratori mobili. Essa mira a garantire la sicurezza dei percorsi professionali transfrontalieri e a rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni nazionali.
- Legale
Distacco: procedure rafforzate per i datori di lavoro
Il nuovo testo introduce diverse novità in materia di distacco all’interno dell’Unione europea.
Prima dell’inizio della missione, il datore di lavoro dovrà trasmettere una notifica all’istituzione competente di sicurezza sociale al fine di ottenere il documento portatile A1, che attesta la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore.
Inoltre, il lavoratore dovrà essere stato iscritto al regime di sicurezza sociale dello Stato di invio per almeno tre mesi prima del distacco. La durata massima resta fissata a 24 mesi.
Da sapere
I viaggi di lavoro, così come alcune attività di breve durata che non superano tre giorni consecutivi di lavoro nell’arco di trenta giorni consecutivi, saranno esentati da queste formalità.
Questa esenzione non si applicherà tuttavia alle attività del settore edile.
Pluriattività: criteri chiariti
Quando un lavoratore esercita la propria attività in due o più Stati membri dell’UE, resta applicabile un’unica legislazione di sicurezza sociale.
Il regolamento precisa i criteri che permettono di individuare lo Stato competente, in particolare quando è necessario determinare la sede effettiva del datore di lavoro.
Questi chiarimenti mirano a facilitare l’applicazione uniforme delle norme da parte delle amministrazioni nazionali.
Disoccupazione: nuove regole per i lavoratori mobili e frontalieri
La riforma modifica inoltre il coordinamento delle prestazioni di disoccupazione.
Quando un lavoratore si trasferisce in un nuovo Stato membro, dovrà ora dimostrare almeno un mese di assicurazione o di lavoro affinché i periodi di lavoro svolti in altri Stati membri possano essere presi in considerazione ai fini dell’apertura dei suoi diritti alla disoccupazione.
Il testo prevede inoltre che un richiedente lavoro in cerca di un impiego in un altro Stato membro potrà continuare a percepire le proprie prestazioni di disoccupazione per un periodo minimo di sei mesi.
Infine, per i lavoratori frontalieri, lo Stato dell’ultimo impiego diventerà responsabile dell’erogazione delle prestazioni di disoccupazione dopo 22 settimane di affiliazione, se il lavoratore ha maturato tale periodo in quello Stato.
Quando si applicheranno queste nuove regole?
Il regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La maggior parte delle misure produrrà tuttavia i propri effetti solo al termine di un periodo transitorio di 24 mesi. Durante questo periodo, continueranno ad applicarsi le regole attualmente in vigore in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.