Infortuni sul lavoro e malattie professionali in Francia: ruolo del datore di lavoro
L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale danno diritto a una tutela specifica del lavoratore, con regole particolari in materia di assenza dal lavoro, indennizzo e rientro o mantenimento dell’occupazione.
In poche parole
- L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale danno diritto a una tutela specifica del lavoratore.
- Durante l’assenza dal lavoro, il lavoratore beneficia di un’indennità maggiorata senza periodo di carenza.
- Il datore di lavoro deve dichiarare l’infortunio, monitorare la situazione e preparare il rientro al lavoro.
- La risoluzione del contratto resta possibile solo in casi rigorosamente disciplinati.
Come viene definito un infortunio sul lavoro?
Un infortunio sul lavoro è un evento improvviso avvenuto nell’ambito del lavoro e che ha causato una lesione fisica o psicologica. Si distingue dalla malattia professionale per il suo carattere immediato e imprevedibile.
Un infortunio può essere riconosciuto come infortunio sul lavoro quando soddisfa tre condizioni:
- Deriva da un evento improvviso e imprevisto.
- Avviene nell’ambito, per causa o in occasione del lavoro.
- Provoca una lesione identificabile, fisica o psicologica.
L’infortunio si presume un “infortunio sul lavoro” quando avviene nel tempo e nel luogo di lavoro, anche durante una pausa.
Questa presunzione di “infortunio sul lavoro” si applica anche, a determinate condizioni, al lavoratore in missione professionale, anche al di fuori dell’azienda o durante una formazione professionale.
Il riconoscimento dell’“infortunio sul lavoro” può essere escluso se il fatto accidentale non deriva dal lavoro e se la lesione ha una causa totalmente estranea al lavoro (es.: un infortunio dovuto a una malattia preesistente senza legame con l’attività professionale).
- Se l’infortunio avviene sul luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro: il datore di lavoro o la cassa malattia deve dimostrare che l’evento dannoso non è legato al lavoro del dipendente o che non era sotto l’autorità del datore di lavoro.
- Se l’infortunio avviene al di fuori del luogo di lavoro e/o al di fuori dell’orario di lavoro: spetta al lavoratore fornire la prova del legame tra l’infortunio e il lavoro svolto. Se l’infortunio è avvenuto al di fuori del luogo di lavoro o dell’orario di lavoro del dipendente, l’infortunio non si presume un “infortunio sul lavoro”.
Quali procedure in caso di infortunio sul lavoro?
Informazione al datore di lavoro
Il lavoratore deve informare il proprio datore di lavoro entro 24 ore con qualsiasi mezzo (email, telefonata, SMS…) salvo casi eccezionali.
Dichiarazione dell’infortunio
Il datore di lavoro deve dichiarare l’infortunio all’ente competente entro 48 ore, esclusi domeniche e giorni festivi. Il datore di lavoro può formulare riserve sul carattere professionale.
Le procedure di dichiarazione devono essere effettuate sulla piattaforma dedicata.
Misure da mettere in atto in azienda
Dopo un infortunio, il datore di lavoro deve intervenire per prevenire i rischi, in particolare analizzando le cause dell’infortunio, aggiornando il DUERP e attuando azioni di prevenzione adeguate.
Come si definisce un infortunio in itinere?
L’infortunio in itinere avviene durante uno spostamento tra il domicilio e il luogo di lavoro, o tra il luogo di lavoro e il luogo di ristorazione. A differenza dell’infortunio sul lavoro, non esiste una presunzione automatica: il lavoratore deve dimostrare il legame con il tragitto.
Quali condizioni devono essere rispettate?
Per essere riconosciuto come tale, un infortunio in itinere deve soddisfare le condizioni seguenti:
- Il tragitto deve essere il più diretto possibile.
- Lo spostamento deve avvenire in un tempo coerente con l’orario di lavoro.
- Se l’infortunio avviene durante un tragitto verso il luogo di ristorazione, questo deve essere abituale e accessibile durante il lavoro.
L’infortunio deve essere dichiarato entro 24 ore.
Quali sono le conseguenze di un’assenza dal lavoro?
Quando un lavoratore è in assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale, il suo contratto è sospeso.
Durante l’assenza:
- Il lavoratore percepisce indennità giornaliere senza periodo di carenza.
- Beneficia di una tutela rafforzata contro il licenziamento.
Può essere proposto un colloquio per preparare il rientro, in particolare in caso di assenza prolungata.
Per tutta la durata dell’assenza, il datore di lavoro non può risolvere il contratto di lavoro, salvo in situazioni rigorosamente disciplinate (colpa grave del lavoratore o impossibilità di mantenere il contratto per un motivo estraneo all’infortunio o alla malattia).
Quali indennizzi per il lavoratore?
I lavoratori in assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale beneficiano di prestazioni da parte della sicurezza sociale.
In caso di assenza dal lavoro, il lavoratore può beneficiare di un’indennità che combina le prestazioni della Sicurezza sociale, o “indennità giornaliere”, e, a determinate condizioni, un’integrazione salariale versata dal datore di lavoro. Le indennità sono calcolate come segue:
- 60% della retribuzione di riferimento per i primi 28 giorni.
- 80% della retribuzione di riferimento a partire dal 29° giorno.
La retribuzione di riferimento corrisponde alla retribuzione lorda del mese precedente l’assenza dal lavoro divisa per 30,42.
Queste indennità sono versate senza periodo di carenza.
Quando l’assenza dal lavoro non ha origine da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, le indennità giornaliere sono pari al 50% della retribuzione giornaliera di base.
A condizione di soddisfare determinati requisiti (in particolare anzianità e giustificazione dell’assenza), il lavoratore può beneficiare di un’indennità integrativa a carico del datore di lavoro:
- 90% della retribuzione lorda per 30 giorni.
- Poi due terzi della retribuzione per 30 giorni.
La durata di erogazione delle indennità varia in funzione dell’anzianità del lavoratore.
Se permangono postumi, il lavoratore può percepire un capitale o una rendita. L’importo dipende dal grado di invalidità permanente.
In caso di colpa inescusabile del datore di lavoro, può essere riconosciuto un indennizzo aggiuntivo.
L’infortunio in itinere è soggetto a un regime distinto:
- Dà diritto alle indennità giornaliere a determinate condizioni.
- Non dà luogo agli stessi indennizzi specifici dell’infortunio sul lavoro.
Come avvengono il rientro al lavoro o la ricollocazione?
Al termine dell’assenza, il lavoratore rientra nella propria posizione o in un impiego equivalente.
Una visita medica di rientro valuta la sua idoneità e, in caso di inidoneità, il datore di lavoro deve cercare una ricollocazione.
Se non è possibile alcuna ricollocazione, si può valutare la risoluzione del contratto in un quadro rigoroso.
Come si definisce una malattia professionale?
Una malattia professionale deriva da un’esposizione prolungata a un rischio nell’ambito del lavoro (fisico, chimico o biologico).
Il riconoscimento può avvenire in due casi:
- La malattia è indicata in un elenco ufficiale e le condizioni sono soddisfatte.
- È dimostrato il legame diretto con l’attività professionale.
Quando la malattia non è presunta di origine professionale, il lavoratore deve avviare le procedure di riconoscimento della malattia professionale.
- Il lavoratore compila una dichiarazione di riconoscimento di malattia professionale presso l’assicurazione malattia entro 15 giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro.
- L’ente di sicurezza sociale informa il datore di lavoro.
- La domanda viene esaminata dall’ente di sicurezza sociale competente.
- L’ente di sicurezza sociale informa il lavoratore, il datore di lavoro e il medico curante della propria decisione.
- In caso di riconoscimento, il lavoratore ha diritto a un indennizzo e alla gratuità delle cure.
Una volta effettuato il riconoscimento, il lavoratore può avere diritto alle seguenti indennità:
- In caso di assenza dal lavoro: indennità versate dalla Sicurezza sociale e indennità integrativa versata dal datore di lavoro.
- In caso di invalidità permanente al lavoro (IPP): indennizzospecifico e indennizzo aggiuntivo in caso di colpa grave del datore di lavoro.